Una riflessione sullโaborto farmacologico che mette in pericolo la salute della donna
PREMESSA E SINTESI DI CONTESTO
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato dopo dieci anni le linee guida sulla pillola abortiva Ru486 acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanitร , espresso nella seduta straordinaria del 4 agosto 2020 e quello della Determina n. 865 del 12 agosto 2020 dellโAgenzia Italiana del Farmaco (โModifica delle modalitร di impiego del Medicinale Mifegyne a base di mifepristone Ru486).
La circolare del Ministero della Sanitร del 12 agosto 2020, rivolta a tutti gli assessorati alla Sanitร Regionali nonchรฉ a quelli delle Provincie autonome di Trento e di Bolzanoย annulla ย lโobbligo di ricovero dallโassunzione della pillola RU486 fino alla fine del percorso assistenziale, allunga il periodo in cui si puรฒ ricorrere al farmaco -fino alla nona settimana di gravidanza. Il testo, leggiamo, tiene conto della โraccomandazione formulata dallโOrganizzazione Mondiale della Sanitร (OMS) in ordine alla somministrazione di mifepristone e misoprostolo per la donna fino alla 9ยฐ settimana di gestazione, delle piรน aggiornate evidenze scientifiche sullโuso di tali farmaci, nonchรฉ del ricorso nella gran parte degli altri Paesi Europei al metodo farmacologico di interruzione della gravidanza in regime di day hospital e ambulatorialeโ.
Le โLinee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanzaย arrivano a seguito del parere chiesto allโIstituto Superiore di Sanitร dopo lโondata di proteste per il provvedimento approvato a giugno della giunta leghista in Umbria, che ha deciso lo stop allโaborto farmacologico in day-hospital revocando una delibera regionale del 2019. Le attuali direttive, smontano quelle approvate dieci anni fa dal Ministero che consigliavano tre giorni di ricovero per la paziente che assumeva la pillola abortiva, lasciava la scelta alle Regioni che, nella maggior parte dei casi, optarono per la somministrazione ambulatoriale, dunque senza ricovero. Queste linee indicano la continuitร di un percorso ed insieme ne esplicitano la filosofia: la farmacologizzazione
dellโinterruzione della gravidanza.
In sintesi questo il contenuto che va perรฒ analizzato da un punto di vista formale e sostanziale
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ASPETTO FORMALE:
– la circolare emanata dallโ Ufficio Affari Generali della Prevenzione del Ministero della Salute, in quanto tale non ha la forza di legge: ergo non รจ vincolante per le Regioni che in tema di tutela della salute detengono la competenza legislativa;
– la legge 194/78 rimane a tuttโoggi lโunico riferimento legislativo in essere;
– la legge 194/78 predispone un sistema di accertamento preventivo delle situazioni legittimatrici dellโinterruzione di gravidanza (artt. 4/5/6/7/8): fuori da quanto stabilito dalla legge, lโaborto รจ e resta un reato punibile;
-perchรฉ il dettato della legge possa essere abolito, superato, ampliato occorre che il Parlamento discuta, si confronti, valuti, soppesi i diversi interessi in campo: non puรฒ essere un atto ministeriale a modificare una legge e a derogare a quello che altrimenti resta, sempre per la legge, un reato;
-sempre la legge 194/78 (che non a caso reca il titolo โNorme per la tutela sociale della maternitร e sullโinterruzione volontaria della gravidanzaโ) opera una scelta di campo non a favore del โdiritto di abortoโ bensรฌ a favore dei valori della maternitร , della vita, della procreazione responsabile e fa espresso divieto di usare lโinterruzione della gravidanza come forma contraccettiva. Inoltre determina le condizioni per le quali lโinterruzione รจ considerata scelta possibile ma sempre tragica (1^ comma art.1 legge 194/78 che consacra quanto definito dalla legge n.405/1975 istitutiva dei Consultori familiari nonchรฉ nellโart. 31 della nostra Costituzione);
– con il percorso di interruzione volontaria farmacologica invece, si elimina anche il problema dellโobiezione di coscienza prevista dallโart 9/194 e che, fino a qualche tempo fa- contestata da quanti ritenevano la legge 194 troppo restrittiva rispetto al tema della libertร del solo โsoggetto donnaโ-, era ritenuta la causa principale delle lungaggini ospedaliere. Ricordiamo che lโobiezione di coscienza รจ un caposaldo della Costituzione italiana: essa altro non รจ che il rifiuto a compiere un atto che nella sua radice cozza con lโordinamento costituzionale (artt. 9, 13, 19, 21). Per questo la disobbedienza alla legge, si concretizza in un atto di rispetto della legge fondamentale dello Stato. Infatti quando il legislatore ha previsto questa norma nellโarticolato e nel compimento della 194, ha tenuto conto del carattere di assoluta eccezionalitร della norma nel nostro ordinamento per il quale la tutela della vita umana, anche quella del concepito, ha protezione costituzionale (artt. 2, 30, 31, 32, Cost., nonchรฉ sentenza n. 27 del 18/II/1975 Cor. Cost.);
– nella circolare di cui, al IV capoverso leggiamo: โtenuto conto [โฆ] del ricorso nella gran parte degli altri Paesi Europei al metodo farmacologico di interruzione della gravidanza in regime di day hospital e ambulatorialeโ. Questo inciso finge di ignorare che sono le stesse direttive europee a stabilire che per aborto e contraccezione prevale la legislazione nazionale su quella europea. Invocare la madre- matrigna quale รจ lโEuropa a seconda delle convenienze, รจ una mistificazione.
ASPETTO SOSTANZIALE:
– riguardo al ricorso allโaborto farmacologico tramite la Ru486, visto come alternativa allโintervento chirurgico, lโattuale circolare opera due slittamenti rispetto a quanto previsto dalla legge 194 che, ripetiamo, รจ tuttora lโunico riferimento valido per il ricorso allโaborto. Infatti la circolare non soltanto allunga i tempi del ricorso allโuso della Ru486 (da 7 a 9 settimane), ma esso รจ consentito senza ospedalizzazione al contrario di quanto era scritto nella circolare di dieci anni fa, tanto che, quasi ad avvertire che tale soluzione non รจ senza rischi per la salute della donna, il farmaco non era disponibile in farmacia.ย Questo in ossequio ai limiti posti dallโart. 8 della legge 194 che non ne acconsentono un diverso utilizzo, giacchรฉ la legge del 1978 muove dalla necessitร che la donna durante lโintero procedimento abortivo sia assistita da un medico del servizio ostetrico-ginecologico. I sostenitori del ricorso al farmaco come tecnica non invasiva, si appellano allโart 15 della legge 194 che fa obbligo alle Regioni di un costante aggiornamento โsullโuso delle tecniche piรน moderne, piรน rispettose dellโintegritร fisica e psichica della donna e meno rischiose per lโinterruzione della gravidanzaโ: come dire che ignorano la filosofia della legge 194 o meglio, scelgono questa strada per superarla;
– va anche sottolineato che per questa via si vuole ยซescludere o ridurre radicalmente il ruolo delle Regioniยป piuttosto che fare in modo che il concetto dei livelli essenziali e uniformi di assistenza siano garantiti a tutela di diritti sociali. Questi sono stati messi a dura prova dalla recente esperienza del Covid che non soltanto ha rilevato le diversitร del sistema sanitario da Regione a Regione, ma ha anche evidenziato la difficoltร per lo Stato centrale del coordinamento;
– le indicazioni della circolare del ministro Speranza annullano lโobbligo di ricovero dallโassunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso e allungano il periodo in cui si puรฒ ricorrere al farmaco (nona settimana di gravidanza) riaprendo cosรฌ il dibattito sullo sviluppo del nascituro (quando puรฒ essere detto uomo?). La dilatazione dei tempi, in realtร depone sulla banalizzazione del ricorso allโaborto: fastidio temporaneo che puรฒ essere eliminato come un mal di testa;
– anche nella presente circostanza, lโemanazione della circolare, risuona il tema della libertร della donna di disporre del proprio corpo senza se e senza ma, retaggio della dottrina del liberalismo classico che mentre difende la libertร individuale per essa reclama la garanzia della tutela sociale (il diritto allโaborto ricade allโinterno dei diritti sociali);
– la circolare, sottraendo lโinterruzione della gravidanza alle strutture ospedaliere, indubbiamente soccorre alle difficoltร del nostro sistema sanitario, โimballatoโ nella funzionalitร -come di recente abbiamo potuto constatare-, e alla ristrettezza delle risorse economiche. Lโalleggerimento del sistema sanitario dallโimpegno di assistenza previsto dalla 194 avviene a scapito della salute della donna che nella solitudine vive il dramma del rifiuto della maternitร sebbene indesiderata o impossibile, come una vergogna. La legge 194, invece, pone dei paletti allโinterruzione della gravidanza e prevede che il primo limite o soglia di accessibilitร sia la salute della madre
IN SINTESI:
la posizione del Centro Italiano Femminile e di tutto il mondo cattolico rispetto alla pratica abortiva, se considerata come un aspetto della medicina preventiva, รจ e non da ora, noto:ย la donna non deve essere posta nella condizione di dover scegliere tra la sua vita e quella del figlio e, quando questo accade, per motivi i piรน svariati, che spaziano dallโeconomico, al sociale, al culturale, il ricorso allโaborto appare come una via di uscita unica ed obbligata: o la vita del figlio o quella della madre, piuttosto che โ la vita del figlio e quella della madreโ. Ma รจ noto che i cattolici, sia come singoli che come associati (nel 1978 cโera ancora il Partito dei Cattolici: la DC) si spesero in ogni modo e in ogni luogo e soprattutto in Parlamento perchรฉ una legge rispettosa delle posizioni di tutti e comprovata da un referendum divenisse la strada maestraย entro la quale collocare in termini sociali, culturali, medici, la scelta dolorosa dellโaborto. Non si tratta di difendere ideologicamente unโidea astratta di libertร piuttosto quella di riconoscereย che la libertร va misurata sul campo del bilanciamento dei diritti.





