Centro Italiano Femminile

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PRESIDENZA NAZIONALE

Percorso di interruzione volontaria farmacologica della gravidanza

24 Agosto 2020
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Una riflessione sullโ€™aborto farmacologico che mette in pericolo la salute della donna

PREMESSA E SINTESI DI CONTESTO

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato dopo dieci anni le linee guida sulla pillola abortiva Ru486 acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanitร , espresso nella seduta straordinaria del 4 agosto 2020 e quello della Determina n. 865 del 12 agosto 2020 dellโ€™Agenzia Italiana del Farmaco (โ€œModifica delle modalitร  di impiego del Medicinale Mifegyne a base di mifepristone Ru486).

La circolare del Ministero della Sanitร  del 12 agosto 2020, rivolta a tutti gli assessorati alla Sanitร  Regionali nonchรฉ a quelli delle Provincie autonome di Trento e di Bolzanoย  annulla ย lโ€™obbligo di ricovero dallโ€™assunzione della pillola RU486 fino alla fine del percorso assistenziale, allunga il periodo in cui si puรฒ ricorrere al farmaco -fino alla nona settimana di gravidanza. Il testo, leggiamo, tiene conto della โ€œraccomandazione formulata dallโ€™Organizzazione Mondiale della Sanitร  (OMS) in ordine alla somministrazione di mifepristone e misoprostolo per la donna fino alla 9ยฐ settimana di gestazione, delle piรน aggiornate evidenze scientifiche sullโ€™uso di tali farmaci, nonchรฉ del ricorso nella gran parte degli altri Paesi Europei al metodo farmacologico di interruzione della gravidanza in regime di day hospital e ambulatorialeโ€.

Le โ€œLinee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanzaย  arrivano a seguito del parere chiesto allโ€™Istituto Superiore di Sanitร  dopo lโ€™ondata di proteste per il provvedimento approvato a giugno della giunta leghista in Umbria, che ha deciso lo stop allโ€™aborto farmacologico in day-hospital revocando una delibera regionale del 2019. Le attuali direttive, smontano quelle approvate dieci anni fa dal Ministero che consigliavano tre giorni di ricovero per la paziente che assumeva la pillola abortiva, lasciava la scelta alle Regioni che, nella maggior parte dei casi, optarono per la somministrazione ambulatoriale, dunque senza ricovero. Queste linee indicano la continuitร  di un percorso ed insieme ne esplicitano la filosofia: la farmacologizzazione

dellโ€™interruzione della gravidanza.

In sintesi questo il contenuto che va perรฒ analizzato da un punto di vista formale e sostanziale

ย 

ASPETTO FORMALE:

– la circolare emanata dallโ€™ Ufficio Affari Generali della Prevenzione del Ministero della Salute, in quanto tale non ha la forza di legge: ergo non รจ vincolante per le Regioni che in tema di tutela della salute detengono la competenza legislativa;

– la legge 194/78 rimane a tuttโ€™oggi lโ€™unico riferimento legislativo in essere;

– la legge 194/78 predispone un sistema di accertamento preventivo delle situazioni legittimatrici dellโ€™interruzione di gravidanza (artt. 4/5/6/7/8): fuori da quanto stabilito dalla legge, lโ€™aborto รจ e resta un reato punibile;

-perchรฉ il dettato della legge possa essere abolito, superato, ampliato occorre che il Parlamento discuta, si confronti, valuti, soppesi i diversi interessi in campo: non puรฒ essere un atto ministeriale a modificare una legge e a derogare a quello che altrimenti resta, sempre per la legge, un reato;

-sempre la legge 194/78 (che non a caso reca il titolo โ€œNorme per la tutela sociale della maternitร  e sullโ€™interruzione volontaria della gravidanzaโ€) opera una scelta di campo non a favore del โ€œdiritto di abortoโ€ bensรฌ a favore dei valori della maternitร , della vita, della procreazione responsabile e fa espresso divieto di usare lโ€™interruzione della gravidanza come forma contraccettiva. Inoltre determina le condizioni per le quali lโ€™interruzione รจ considerata scelta possibile ma sempre tragica (1^ comma art.1 legge 194/78 che consacra quanto definito dalla legge n.405/1975 istitutiva dei Consultori familiari nonchรฉ nellโ€™art. 31 della nostra Costituzione);

– con il percorso di interruzione volontaria farmacologica invece, si elimina anche il problema dellโ€™obiezione di coscienza prevista dallโ€™art 9/194 e che, fino a qualche tempo fa- contestata da quanti ritenevano la legge 194 troppo restrittiva rispetto al tema della libertร  del solo โ€œsoggetto donnaโ€-, era ritenuta la causa principale delle lungaggini ospedaliere. Ricordiamo che lโ€™obiezione di coscienza รจ un caposaldo della Costituzione italiana: essa altro non รจ che il rifiuto a compiere un atto che nella sua radice cozza con lโ€™ordinamento costituzionale (artt. 9, 13, 19, 21). Per questo la disobbedienza alla legge, si concretizza in un atto di rispetto della legge fondamentale dello Stato. Infatti quando il legislatore ha previsto questa norma nellโ€™articolato e nel compimento della 194, ha tenuto conto del carattere di assoluta eccezionalitร  della norma nel nostro ordinamento per il quale la tutela della vita umana, anche quella del concepito, ha protezione costituzionale (artt. 2, 30, 31, 32, Cost., nonchรฉ sentenza n. 27 del 18/II/1975 Cor. Cost.);

– nella circolare di cui, al IV capoverso leggiamo: โ€œtenuto conto [โ€ฆ] del ricorso nella gran parte degli altri Paesi Europei al metodo farmacologico di interruzione della gravidanza in regime di day hospital e ambulatorialeโ€. Questo inciso finge di ignorare che sono le stesse direttive europee a stabilire che per aborto e contraccezione prevale la legislazione nazionale su quella europea. Invocare la madre- matrigna quale รจ lโ€™Europa a seconda delle convenienze, รจ una mistificazione.

 

ASPETTO SOSTANZIALE:

– riguardo al ricorso allโ€™aborto farmacologico tramite la Ru486, visto come alternativa allโ€™intervento chirurgico, lโ€™attuale circolare opera due slittamenti rispetto a quanto previsto dalla legge 194 che, ripetiamo, รจ tuttora lโ€™unico riferimento valido per il ricorso allโ€™aborto. Infatti la circolare non soltanto allunga i tempi del ricorso allโ€™uso della Ru486 (da 7 a 9 settimane), ma esso รจ consentito senza ospedalizzazione al contrario di quanto era scritto nella circolare di dieci anni fa, tanto che, quasi ad avvertire che tale soluzione non รจ senza rischi per la salute della donna, il farmaco non era disponibile in farmacia.ย  Questo in ossequio ai limiti posti dallโ€™art. 8 della legge 194 che non ne acconsentono un diverso utilizzo, giacchรฉ la legge del 1978 muove dalla necessitร  che la donna durante lโ€™intero procedimento abortivo sia assistita da un medico del servizio ostetrico-ginecologico. I sostenitori del ricorso al farmaco come tecnica non invasiva, si appellano allโ€™art 15 della legge 194 che fa obbligo alle Regioni di un costante aggiornamento โ€œsullโ€™uso delle tecniche piรน moderne, piรน rispettose dellโ€™integritร  fisica e psichica della donna e meno rischiose per lโ€™interruzione della gravidanzaโ€: come dire che ignorano la filosofia della legge 194 o meglio, scelgono questa strada per superarla;

– va anche sottolineato che per questa via si vuole ยซescludere o ridurre radicalmente il ruolo delle Regioniยป piuttosto che fare in modo che il concetto dei livelli essenziali e uniformi di assistenza siano garantiti a tutela di diritti sociali. Questi sono stati messi a dura prova dalla recente esperienza del Covid che non soltanto ha rilevato le diversitร  del sistema sanitario da Regione a Regione, ma ha anche evidenziato la difficoltร  per lo Stato centrale del coordinamento;

– le indicazioni della circolare del ministro Speranza annullano lโ€™obbligo di ricovero dallโ€™assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso e allungano il periodo in cui si puรฒ ricorrere al farmaco (nona settimana di gravidanza) riaprendo cosรฌ il dibattito sullo sviluppo del nascituro (quando puรฒ essere detto uomo?). La dilatazione dei tempi, in realtร  depone sulla banalizzazione del ricorso allโ€™aborto: fastidio temporaneo che puรฒ essere eliminato come un mal di testa;

– anche nella presente circostanza, lโ€™emanazione della circolare, risuona il tema della libertร  della donna di disporre del proprio corpo senza se e senza ma, retaggio della dottrina del liberalismo classico che mentre difende la libertร  individuale per essa reclama la garanzia della tutela sociale (il diritto allโ€™aborto ricade allโ€™interno dei diritti sociali);

– la circolare, sottraendo lโ€™interruzione della gravidanza alle strutture ospedaliere, indubbiamente soccorre alle difficoltร  del nostro sistema sanitario, โ€œimballatoโ€ nella funzionalitร  -come di recente abbiamo potuto constatare-, e alla ristrettezza delle risorse economiche. Lโ€™alleggerimento del sistema sanitario dallโ€™impegno di assistenza previsto dalla 194 avviene a scapito della salute della donna che nella solitudine vive il dramma del rifiuto della maternitร  sebbene indesiderata o impossibile, come una vergogna. La legge 194, invece, pone dei paletti allโ€™interruzione della gravidanza e prevede che il primo limite o soglia di accessibilitร  sia la salute della madre

 

IN SINTESI:

la posizione del Centro Italiano Femminile e di tutto il mondo cattolico rispetto alla pratica abortiva, se considerata come un aspetto della medicina preventiva, รจ e non da ora, noto:ย  la donna non deve essere posta nella condizione di dover scegliere tra la sua vita e quella del figlio e, quando questo accade, per motivi i piรน svariati, che spaziano dallโ€™economico, al sociale, al culturale, il ricorso allโ€™aborto appare come una via di uscita unica ed obbligata: o la vita del figlio o quella della madre, piuttosto che โ€œ la vita del figlio e quella della madreโ€. Ma รจ noto che i cattolici, sia come singoli che come associati (nel 1978 cโ€™era ancora il Partito dei Cattolici: la DC) si spesero in ogni modo e in ogni luogo e soprattutto in Parlamento perchรฉ una legge rispettosa delle posizioni di tutti e comprovata da un referendum divenisse la strada maestraย  entro la quale collocare in termini sociali, culturali, medici, la scelta dolorosa dellโ€™aborto. Non si tratta di difendere ideologicamente unโ€™idea astratta di libertร  piuttosto quella di riconoscereย  che la libertร  va misurata sul campo del bilanciamento dei diritti.

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