Legislazione Nazionale
Scuola
Legge 30/10/2025 n.164
Conversione di lege dl decreto 979/2025 n. 177 recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione.
G.U. n. 257 del 5/11/2025
Festa nazionale
Legge 8/10/2025 n.151
Istituzione della festa Nazionale di San Francesco ad 8oo anni dalla morte.
- U. n. 236 del 10/10/2025
Persona
Legge 3/10/2025 n. 150
Istituzione della giornata contro la denigrazione dell’aspetto fisico della persona (body shaming)
G.U. n. 235 del 9/10/2025
Giustizia- Magistratura
Legge 3/10/2025 n. 148
Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025n. 111 recante misure urgenti in materia di giustizia
- U. n. 233 del 07/10/2025
Dopo vari tornanti l’attuale Governo è riuscito a portare avanti la riforma della giustizia, che più correttamente andrebbe definita riforma della Magistratura penale. E ‘vero essa non risolve molti dei problemi che concorrono a fornire ai cittadini un servizio giustizia scarso o del tutto negativo, con cronici punti di debolezza in materia extra penale. E’ vero che la separazione delle carriere di pubblico ministero e giudice, accompagnati da due diversi CSM (Consigli Superiori della magistratura) e da un Alta Corte con funzioni disciplinari, scelta però a sorteggio fra le figure dei magistrati, completa quel processo di parti, infine, davvero pari immaginato dalla riforma Vassalli nel 1989, toccando le carriere di tutti i magistrati, incidendo sulla dinamica processuale penale e prima ancora sulla dinamica delle indagini di fonte ad un fatto- reato.
Non avendo ottenuto la maggioranza dei due terzi in Parlamento, l’intero impianto normativo viene sottoposto a referendum confermativo il 22 e 23 marzo 2026.
Bilancio
Legge 26/9/2025 n. 142
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2025.
G.U. n. 229 del 02/10/25
Intelligenza artificiale
Legge 23 settembre 2025 n.132 Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale.
G.U. n. 223 del 25/09/2025
Donna
Legge2 dicembre 2025 n. 181
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
G.U. n.279 dell’01/01/ 2025
Il reato di femminicidio configura l’uccisione di una donna come reato autonomo (art. 577-bis Codice penale) per motivi di odio di genere, possesso e dominio punito con l’ergastolo. Questa norma mira a punire la violenza specifica basata sulla discriminazione oltre le aggravanti comuni. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità in occasione della giornata internazionale della donna del 25 novembre scorso.
Differenza dall’omicidio aggravato: mentre l’omicidio aggravato (Artt.576/577 c.p.) si applica a prescindere dal genere della vittima, il nuovo reato si concentra nel movente di genere e sulla motivazione di controllo/possesso.
La legge include inasprimenti per stalking e maltrattamenti oltre a misure di tutela per le vittime e gli orfani. Il reato è considerato un passo avanti per riconoscere la violenza specificamente contro la donna ma ha sollevato dibattiti critici riguardo a principi di uguaglianza e proporzionalità della pena.
Corte dei conti
Legge / gennaio 2026
Modifiche alla legge 14/1/1994 n. 20 e delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
La riforma della Corte dei conti riduce drasticamente la responsabilità erariale per colpa grave, ponendo un tetto al risarcimento danni, introduce scudi per i burocrati, limita i controlli e promuove una consulenza preventiva sui progetti PNRR.
Il danno risarcibile è limitato al 30% dell’importo totale. La ratio della riforma non sembra soddisfare solo l’esigenza dii migliorare il sistema delle funzioni, ma si fonda anche sulla paura della firma del funzionario pubblico che affligge il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
La riforma viene applicata anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte e non definiti con sentenza passata in giudicato.
Proposta di legge
Codice penale art. 609 bis
La proposta di legge riscrive integralmente l’art 609-bis c.p. Il primo comma recita:” Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. La Camera dei deputati ha approvato tale modifica all’unanimità, la norma è stata anche il frutto di un accordo politico che ha coinvolto direttamente la Premier Meloni e la leader dei Democratici. L’iter della riforma è poi proseguito al Senato dove il percorso si è fatto più lento per la correzione, della proposta stessa e approvata alla Camera, richiesta dalla senatrice Bongiorno presidente della Commissione Giustizia del Senato, che ha esaminato la normativa. Si discute nuovamente sul silenzio assenso e non più che senza consenso libero è stupro.
Questa legge se fosse approvata sul riconoscimento del consenso potrebbe finalmente allineare la normativa italiana alla legislazione europea ed alla Convenzione di Istambul. Il sesso senza consenso è stupro ma non per la legge italiana, in quanto secondo l’art. 609 C.P. quando una donna denuncia la violenza sessuale è lei che deve dimostrare di essersi opposta di aver detto no. Una legge necessaria, per evitare che chi stupra una giovane in stato di incoscienza venga assolto.



