Informazioni utili sulla Legislazione Nazionale
Epidemia, malattie infettive e diffusione
D. L. 23 febbraio 2020 n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellβemergenza epidemiologica da Covid β 19
G. U. n. 45 del 23/2/2020
Legge di conversione: legge 5 marzo 2020 n. 13
G.u. n. 61 del 9 marzo 2020
Decreto 17 marzo 2020 n. 18
Misure di potenziamento servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allβemergenza epidemiologica da Covid 19
G.U. n.70 del 17/3/2020
Decreto 25 marzo 20320 n. 19
Misure urgenti per fronteggiare lβemergenza epidemiologica da Covid-19
G.U. n.79 del 25 /3/ 2020
Il decreto legge 18/2020 detto βDecreto cura Italiaβ di marzo prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori per le aziende in difficoltΓ a causa DEL CORONAVIRUS: 1 – β NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno giΓ utilizzando trattamenti di integrazione straordinari ; 2- fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con piΓΉ di 5 dipendenti, 3 βcassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazione nel numero di dipendenti. In tutti i casi il periodo massimo previsto Γ¨ di nove settimane e le modalitΓ di accesso sono semplificate. LβEnte erogatore dellβ80% del salario Γ¨ lβINPS.
Inoltre il Governo Conte per contrastare e fronteggiare lβemergenza pandemica del Covid-19, nel decreto del 23/2/2020ha introdotto alcune importanti misure di contenimento e gestione dellβemergenza epidemiologica, alcune delle quali sono rivolte allβimprese e ai professionisti, pertanto queste comportano in molti casi, se rimangono aperte di far svolgere ai dipendenti il lavoro a domicilio mediante il lavoro on line. Inoltre sembra opportuno, in questa sede, soffermarsi su alcuni aspetti salienti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, come anche per lβaspetto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui responsabilitΓ risale al datore di lavoro, salvo lβintervento dellβistituto assicuratore che paga le malattie cd. βtabellateβ indicate nel DPR n. 1164 del 1965.
Giungono poi notizie di numerose contestazioni, da parte delle forze dellβordine di violazione delle misure contenitive del contagio (Covid-19) in relazione a quanto contenuto nellβart. 1 lett . A) del DPCM 8 marzo 2020. Posto che nella sussistenza delle condizioni di legge Γ¨ del tutto legittimo al fine di tutelare la salute pubblica, il ricorso a misure emergenziali restrittive della libertΓ personale dei cittadini e che pertanto i comportamenti contrari al contenimento della diffusione del virus vanno comunque scoraggiati, per cui non cβΓ¨ violazione dei diritti individuali, indicati dalla Carta Costituzionale. Tuttavia non si puΓ² esimere dallβesprimere fondati dubbi circa la sussistenza delle sopra indicate condizioni ai fini della contestazione della violazione di cui allβart. 650 codice penale che comporta lβarresto fino a tre mesi o lβammenda fino a 206,00 euro.
Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, insieme al Ministro dellβEconomia , Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale che fissa tempi e modalitΓ per richiedere il bonus di 600 euro, definito βreddito di ultima istanza β, che riguarda tutte le partite IVA, anche per i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza professionali. Si tratta di medici, di professionisti, architetti, avvocati, notai, giornalisti ecc , che possono inoltrare la domanda alla relativa cassa di previdenza a partire dal 1 aprile. LβindennitΓ relativa al mese di marzo sarΓ erogata a chi ha avuto redditi fini a 35 mila euro oppure tra 35 e 50 mila, nellβanno di imposta 2018 e abbia subito cali di attivitΓ di almeno il 33% nei primi tre mesi, rispetto allo stesso periodo del 2019. E poi ci sono gli invisibili, i lavoratori fuori per ora da ogni protezione. Difficile quantificarli, anche perchΓ© bisogna comprendere la premessa che anima il Governo. Aiutare chi lavorava a febbraio e che ora non lavora piΓΉ a causa dellβepidemia. Chi per esempio un mese fa era senza impiego, perchΓ© ad esempio aveva appena terminato la Naspi, il sussidio di disoccupazione, e si accingeva a trovare un posto Γ¨ sullo stesso piano del giovane laureato o degli inattivi pronti a riattivarsi come la casalinga. Per loro non cβΓ¨ nulla, mentre vi accedono i co co co , oltre ad autonomi e professionisti, gli stagionali che hanno finito la NASPI pur essendo lavoratori non occupati a febbraio. Tre gli esclusi del tutto vi figurano anche poi gli autonomi che versano la ritenuta dβacconto o il diritto dβautore in esclusiva, senza avere cioΓ¨ altri redditi: vignettisti, insegnanti di musica, giornalisti, lavoratori dello spettacolo, artisti.
Discorso a parte per badanti, baby sitter e colf, sono circa 8oo mila le regolari, escluse dalla cassa in deroga, se vengono messe in permesso non retribuito, sono a casa senza stipendio. Poi cβΓ¨ tutto il sommerso, secondo ISTAT si contano 3,7 milioni di lavoratori. Chi ha perso il lavoro nero puΓ² far domanda di reddito di cittadinanza, se non lβha fatta perchΓ© temeva di essere scoperto, infine cβΓ¨ il lavoro intermittente, quello del βfast jobsβ o βrapporti di breve durataβ, si presume 4 milioni di italiani nel 2016, ultimo report ISTAT, persone che hanno lavorato un breve periodoβ a strappiβ con contratti a termine sotto i tre mesi, spesso chiamati a giornata. Nel 2019 le attivazioni a tempo determinato con durata inferiore alla settimana rappresentavano circa il 29% di quelle totali a termine. Anche per loro, se non hanno il requisito per il sussidio di disoccupazione non cβΓ¨ nulla.
Ministeri
Decreto legge 9 gennaio 2020 n.1
Disposizioni urgenti per lβistituzione del ministero dellβIstruzione e del Ministero dellβUniversitΓ e della Ricerca.
G. U. n. 6 del 9 gennaio 2020
Legge di conversione: legge 5 marzo 2020
G.U. n.61 del p marzo 2020
Materia: libri, librerie, case editrici, imprese medie e piccole
Legge 1u3 febbraio 2020 n. 15
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura
G. U del 10 marzo 2020
Materia: Donatori di organi, atti di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
Legge 10 febbraio 2020 n. 10
G.U. n. 55 del 4 Marzo 2020
Istituto della prescrizione
Legge 9 gennaio 2019 n. 3
Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, nonchΓ© in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e di movimenti politici
G.U. n. 13 del 16 Gennaio 2019 n. 13
Una parte di questa legge Γ¨ entrata in vigore il 1 gennaio 2020. Nel caso in questione la parte riguardante lβinterruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado sia in caso di assoluzione che di condanna. Secondo la disciplina attualmente in vigore la prescrizione dei reati inizia a decorrere dal giorno in cui il fatto Γ¨ stato commesso e non si blocca fino a quando non viene emessa sentenza, ciΓ² che al contrario accade per i termini di prescrizione in ambito civile.
Nella dottrina generale del diritto la prescrizione Γ¨ una causa di estinzione. Nel diritto civile estingue i diritti salvo quelli che la legge qualifica come indisponibili o che sottrae alla prescrizione. Nel diritto penale estingue i reati, salvo quelli per i quali Γ¨ prevista la pena MASSIMA DELLβERGASTOLO. Un diritto che non puΓ² essere soggetto a prescrizione ad esempio Γ¨ la proprietΓ . La prescrizione estingue il reato decorso un determinato periodo di tempo.
Per il diritto civile la prescrizione ordinaria Γ¨ di 10 anni, che cominciano quando il diritto puΓ² essere fatto valere. Nel diritto penale la prescrizione comincia a decorrete automaticamente da quando il crimine Γ¨ stato commesso, indipendentemente che un procedimento sia stato intrapreso nei confronti del reo. La prescrizione penale estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge , in un tempo mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se puniti con la pena pecuniaria ( art. 157 codice penale), Se si vuole capire quando un reato si prescriverΓ , si dovrΓ tenere conto della pena massima prevista dalla legge per il reato stesso. Il peculato Γ¨ punito con la pena da quattro a dieci anni e mezzo di reclusione (art. 314 cod. penale). Questo significa che il reato di peculato si prescriverΓ decorsi dieci anni e mezzo dal fatto. La concussione, Γ¨ punita con la reclusione da sei a dodici anni, si prescriverΓ in dodici anni, I delitti che sono puniti con una pena inferiore ai sei anni si prescriveranno sempre in sei anni. Questa Γ¨ una soglia minima posta dalla legge. Il furto semplice, nonostante sia punito al massimo con tre anni di reclusione, si prescriverΓ lo stesso in sei anni, mentre per le contravvenzione il termine non Γ¨ mai inferiore a quattro. La prescrizione dunque Γ¨ sempre legata al decorso del tempo e trascorso un determinato periodo, il diritto oppure il reato si considera prescritto, mentre questa puΓ² essere interrotta e non decorre per lβintera durata del processo.
Il processo civile anche di lunga durata, impedisce la prescrizione, perchΓ© durante il processo essa resta interrotta. Il processo penale non blocca la prescrizione del reato, che potrΓ maturare anche nelle more del processo stesso. Il giudice civile potrΓ dichiarare estinto un diritto se prescritto prima ancora che lβazione giudiziaria venisse intrapresa, il giudice penale puΓ² dichiarare estinto un reato durante il processo, anche nella fase finale. La prescrizione Γ¨ un istituto giuridico molto importante. Il mondo giuridico non tollera i rapporti giuridici perpetui, perchΓ© Γ¨ contrario allβeconomia e alla circolazione della ricchezza che un diritto resti per sempre su una persona.
Nella legge entrata in vigore il primo gennaio 2020, la novitΓ di maggiore rilievo riguarda lβinterruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna. Secondo la disciplina attualmente in vigore, come detto la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il fatto Γ¨ stato commesso e non si blocca fino a quando non viene emessa la sentenza, ciΓ² che al contrario accade per i termini di prescrizione in ambito civile.
Su questo punto verte tutto il dibattito per ora non concluso.

