breve intervento che richiama per sintesi il motivo del nostro No a tale legge in sintonia con quanto per bocca di Bassetti ha confermato la CEI.
La proposta di legge Zan ed altri depositata alla Camera, che prevede modifiche agli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale, Libro II, Delitti contro la persona, Sez. 1 bis, Dei Delitti contro lβuguaglianza, in materia di contrasto dellβomofobia e della transfobia, ha determinato un acceso dibattito soprattutto a seguito della nota formulata dalla CEI, con la quale si Γ¨ sottolineata giΓ lβesistenza di adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento persecutorio in tali tematiche.
Papa Francesco giΓ in Amoris Laetitia (n. 250) scrive con tono quasi perentorio che βChi rifiuta gli omosessuali non ha un cuore umanoβ e questo per i cattolici vale, o dovrebbe valere, piΓΉ di qualsiasi altra sanzione giuridica.
Ma, veniamo alla questione che piΓΉ sta a cuore allβAssociazione che ho lβonore di rappresentare e che puΓ² essere cosΓ¬ sintetizzata: il dibattito ha fatto prevalere gli schieramenti rispetto allo specifico della questione.
Per chiarezza diciamo subito che in Italia piΓΉ che altrove il tema delle discriminazioni fondate sullβomofobia e sulla transfobia si pone su due piani che andrebbero separati e approfonditi cioΓ¨ il piano giuridico e quello sociale.
Dobbiamo ammettere che lβomotransfobia non Γ¨ unβinvenzione del movimento Lgbt, nΓ© una dinamica sociale irrilevante: essa attiva lacerazioni dolorose e spesso violente che devono essere affrontate e Β«contrastate senza mezzi terminiΒ», come sottolinea anche la CEI con il suo comunicato.
Appare perΓ² chiaro che il cuore della questione non Γ¨ il contrasto sociale allβomotransfobia, ma lo statuto epistemologico dellβomosessualitΓ e quello di un nutrito ventaglio di parafilie (tra cui appunto la bisessualitΓ o la pulsione al mutamento – fisico o sociale – della-propria identitΓ sessuale anatomica), non ancora formalizzati anche perchΓ© la ricerca scientifica non ha dato la sua ultima parola.
Si tratta di questioni antropologiche ancora assolutamente aperte (malgrado lβopinione contraria del movimento Lgbt) e, per questo, crediamo che il rischio di imbavagliarne ogni forma di approfondimento scientifico e dottrinale attraverso norme penali sia reale e molto pericoloso. Non si tratta solo di non porre limiti alla libertΓ di manifestazione del pensiero che Γ¨ giΓ un diritto costituzionale primario, o di difendere la famiglia βtradizionaleβ, ma di non porre limiti alla ricerca antropologica, per delicata che essa sia, su temi che solo da poco sono emersi alla coscienza di tutti e che richiedono ancora lunghi e seri approfondimenti.
Diverso Γ¨ il discorso sul piano giuridico penale e, il diritto penale, soprattutto in Italia, non ha proprio nulla da dire.
Infatti secondo la dottrina penalistica, se Γ¨ innegabile che la funzione promozionale del diritto puΓ² esprimersi in tutti i rami dello stesso, proprio nel perseguimento dellβuguaglianza sostanziale sancito dallβart. 3 comma 2 della Costituzione, alla stregua dei principi costituzionali vigenti, della funzione della pena e del connotato democratico dellβordinamento penale, non Γ¨ ammissibile una funzione promozionale del diritto penale quale strumento di rimozione delle cause di disuguaglianza.
Sembra dunque che il Parlamento ceda piΓΉ facilmente alla tentazione di utilizzare lo strumento sanzionatorio in nome del principio di uguaglianza sostanziale, invece che farsi realmente portatore degli interessi delle persone LGTB
Come Γ¨ stato osservato icasticamente, infatti, βcβΓ¨ unβunica seria obiezione che si puΓ² avanzare contro la proposta di estendere β ad opera del legislatore β le previsioni della Legge Reale e della Legge Mancino ai comportamenti di matrice omofobica (β¦). Il problema riguarda il contemperamento del contrasto allβomofobia con la libertΓ di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)β.
Renata Natili Micheli
Presidente Nazionale CIF







