Centro Italiano Femminile

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PRESIDENZA NAZIONALE

Adozione del single, una svolta storica

25 Novembre 2025
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La Corte costituzionale apre alla possibilità dell’adozione di un minore straniero abbandonato, con effetti sul lavoro e sulla parità di genere.

Con la Sentenza n.33 del 21 marzo 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’esclusione dei single dall’adozione dei minori stranieri, ha stabilito che l’essere singolo non può rappresentare una barriera assoluta all’adozione, riconoscendo che anche una persona non in coppia può offrire un ambiente stabile e armonioso oltre che garantire affetto, educazione, istruzione o supporto economico.

La decisione riflette un cambiamento profondo nella concezione della famiglia, il modello genitoriale cambia, non c’è solo la famiglia composta da una coppia eterosessuale, ma anche quella fatta da una coppia dello stesso sesso e quella monogenitoriale.

La recente sentenza rappresenta un passo significativo, anche se permangono alcune criticità, in primo luogo, il “gender pay gap”. In Italia il tasso di occupazione delle donne madri è circa il 55% contro l’84% degli uomini, anche la retribuzione presenta differenze, inoltre le donne svolgono da sempre più ore di lavoro non retribuito dedicandosi all’assistenza della famiglia, il 28% lavora part time, alcune hanno interrotto la carriera dedicandosi ai figli, il 30% delle donne lavora in settori a bassa retribuzione (istruzione, sociale, sanità) contro uomini che lavoro nei settori tecnologici, scientifici.

Divario che rimane anche nelle libere professioni resta ora da vedere quale sarà la risposta concreta della società, la vera sfida sarà culturale.

In passato avevo comunque sottolineato il paradosso della nostra legge che, fino alla sentenza, consentiva alle persone senza una relazione stabile di crescere bambini solo in situazioni straordinarie, nell’ipotesi di minori con disabilità gravi o orfani o in quella di rapporti affettivi preesistenti tra singoli e minore.

La legge che menziono è la legge 19 ottobre2015, n. 173 diretta a modificare la legge del 4 maggio 1983 n. 184 in materia di adozione. Tale legge riconosce infatti un importante principio: il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare.

E’ composta infatti da quattro articoli incentrati sul diritto dei minori in affido familiare alla continuità affettiva. Nello specifico la lege prevede che, qualora la famiglia affidataria chieda di poter adottare il minore, il tribunale per i minorenni dovrà tenere conto dei legami affettivi e del rapporto consolidato tra il minore e la famiglia affidataria prima di procedere ad altra adozione o alla restituzione alla famiglia originaria.

Il giudice nel decidere sull’adozione del minore deve quindi tenere presente la valutazione dei servizi sociali, ascoltando il minore stesso di 12 anni o di età inferiore, “se capace di discernimento”.

Infine, la legge n. 33 del 2015, nell’ultimo articolo introduce la possibilità di adozione del minore orfano di entrambi i genitori, ipotesi già prevista dalla legge n. 184, non solo da parte di persone “unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado” o da un preesistente rapporto stabile, ma anche da parte di chi, pur non essendo legato da parentela, abbia maturato una relazione continuativa con il minore, nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento.

Come il caso di Simona Ventura, conduttrice televisiva, che avendo già due figli biologici propri, ha adottato da single nel 2014 una bambina che aveva avuto in affido per quattro anni a partire dall’età di un mese e mezzo. Altro esempio l’assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese che ha adottato una neonata con la sindrome di Down, per la quale non c’erano richieste allo stesso tribunale; pertanto, era stato aperto un registro per le adozioni anche a soggetti singoli per poter sistemare bambini con gravi difficoltà.

La nostra legge sulle adozioni era davvero originale, se consentiva al singolo di adottare nei casi più complessi, per i quali forse sarebbe stato più logico pensare alla coppia come luogo ideale nel quale condividere una tale responsabilità. Come se quei bambini con l’adozione da parte di una persona singola potessero avere un’ultima possibilità. Forse il legislatore aveva pensato a tali situazioni con sano realismo.

Purtroppo, sono ancora forti le resistenze culturali e politiche. La ministra per la famiglia Eugenia Roccella ha sottolineato che pur, rispettando la decisione della Corte costituzionale, ritiene che l’opzione migliore per un bambino sia crescere con una madre e un padre. Queste dichiarazioni riflettono le tensioni esistenti nel dibattito pubblico italiano riguardo ai modelli familiari e alla genitorialità.

La vera sfida adesso sarà culturale.

Ad esempio, la normativa che ha introdotto l’unione civile delle coppie omosessuali (legge Cirinnà n76 del 2016) non ha previsto anche la possibilità di adozione, è dovuta intervenite la giurisprudenza, dapprima di merito con sentenze e poi di legittimità tramite la Corte di cassazione consentendo una adozione speciale, chiamata “stepchild adoption”, ossia l’adozione del figlio naturale dell’altro coniuge. Non è quindi ancora possibile l’adozione di minori in stato di bisogno da parte di coppie dello stesso sesso.

È significativo il percorso logico giuridico contenuto nella sentenza della Corte costituzionale, nella parte

In cui ritiene che riconoscere la possibilità idi ricorrere alla adozione speciale solo alle coppie eterosessuali “sarebbe una interpretazione non conforme al dettato costituzionale quanto lesiva del principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e della tutela di diritti fondamentali (art.2 Cost.), fra cui quello di vivere liberamente la propria condizione di coppia.

I single che adottano entrano quindi a pieno titolo nel sistema giuridico previsto per i genitori adottivi e tali diritti assumono un valore più pregnante alla luce della recente sentenza. Tutti i diritti riconosciuti ai genitori adottivi sono ora riconosciuti anche ai single: dal congedo di maternità o paternità, ai permessi di malattia del figlio, come anche il diritto a non essere licenziati nel primo anno di arrivo del minore in famiglia.

Il principio giuridico di tali tutele è il divieto di qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso in ragione dell’esercizio dei relativi diritti che è previsto dal Codice delle Pari Opportunità.
Pertanto saranno più le donne o gli uomini a fare richiesta di adozione? Si terrà conto “del gender pay gap”?

Per concludere l’apertura della Corte va oltre la sfera affettiva e familiare, il suo impatto si estende anche al mondo del lavoro e alla questione ancora aperta della parità di genere.

L’estensione delle adozioni ai single apre quindi un percorso non privo di ostacoli, sono forti le resistenze culturali e politiche, anche se la Corte ha voluto dare una possibilità a chi desidera una famiglia pur essendo solo o dare un aiuto a un bambino abbandonato o orfano.

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