Servizio Legislativo – dicembre 2019 – gennaio – febbraio – marzo 2020

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Informazioni utili sulla Legislazione Nazionale

Epidemia, malattie infettive e diffusione

D. L. 23 febbraio 2020 n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19

G. U. n. 45 del 23/2/2020
Legge di conversione: legge 5 marzo 2020 n. 13
G.u. n. 61 del 9 marzo 2020

Decreto 17 marzo 2020 n. 18
Misure di potenziamento servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19
G.U. n.70 del 17/3/2020

Decreto 25 marzo 20320 n. 19
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19
G.U. n.79 del 25 /3/ 2020

Il decreto legge 18/2020 detto ‘Decreto cura Italia’ di marzo prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori per le aziende in difficoltà a causa DEL CORONAVIRUS: 1 – – NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari ; 2- fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti, 3 –cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazione nel numero di dipendenti. In tutti i casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate. L’Ente erogatore dell’80% del salario è l’INPS.
Inoltre il Governo Conte per contrastare e fronteggiare l’emergenza pandemica del Covid-19, nel decreto del 23/2/2020ha introdotto alcune importanti misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, alcune delle quali sono rivolte all’imprese e ai professionisti, pertanto queste comportano in molti casi, se rimangono aperte di far svolgere ai dipendenti il lavoro a domicilio mediante il lavoro on line. Inoltre sembra opportuno, in questa sede, soffermarsi su alcuni aspetti salienti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, come anche per l’aspetto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui responsabilità risale al datore di lavoro, salvo l’intervento dell’istituto assicuratore che paga le malattie cd. “tabellate” indicate nel DPR n. 1164 del 1965.
Giungono poi notizie di numerose contestazioni, da parte delle forze dell’ordine di violazione delle misure contenitive del contagio (Covid-19) in relazione a quanto contenuto nell’art. 1 lett . A) del DPCM 8 marzo 2020. Posto che nella sussistenza delle condizioni di legge è del tutto legittimo al fine di tutelare la salute pubblica, il ricorso a misure emergenziali restrittive della libertà personale dei cittadini e che pertanto i comportamenti contrari al contenimento della diffusione del virus vanno comunque scoraggiati, per cui non c’è violazione dei diritti individuali, indicati dalla Carta Costituzionale. Tuttavia non si può esimere dall’esprimere fondati dubbi circa la sussistenza delle sopra indicate condizioni ai fini della contestazione della violazione di cui all’art. 650 codice penale che comporta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro.
Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, insieme al Ministro dell’Economia , Gualtieri, ha firmato il decreto interministeriale che fissa tempi e modalità per richiedere il bonus di 600 euro, definito “reddito di ultima istanza “, che riguarda tutte le partite IVA, anche per i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza professionali. Si tratta di medici, di professionisti, architetti, avvocati, notai, giornalisti ecc , che possono inoltrare la domanda alla relativa cassa di previdenza a partire dal 1 aprile. L’indennità relativa al mese di marzo sarà erogata a chi ha avuto redditi fini a 35 mila euro oppure tra 35 e 50 mila, nell’anno di imposta 2018 e abbia subito cali di attività di almeno il 33% nei primi tre mesi, rispetto allo stesso periodo del 2019. E poi ci sono gli invisibili, i lavoratori fuori per ora da ogni protezione. Difficile quantificarli, anche perché bisogna comprendere la premessa che anima il Governo. Aiutare chi lavorava a febbraio e che ora non lavora più a causa dell’epidemia. Chi per esempio un mese fa era senza impiego, perché ad esempio aveva appena terminato la Naspi, il sussidio di disoccupazione, e si accingeva a trovare un posto è sullo stesso piano del giovane laureato o degli inattivi pronti a riattivarsi come la casalinga. Per loro non c’è nulla, mentre vi accedono i co co co , oltre ad autonomi e professionisti, gli stagionali che hanno finito la NASPI pur essendo lavoratori non occupati a febbraio. Tre gli esclusi del tutto vi figurano anche poi gli autonomi che versano la ritenuta d’acconto o il diritto d’autore in esclusiva, senza avere cioè altri redditi: vignettisti, insegnanti di musica, giornalisti, lavoratori dello spettacolo, artisti.
Discorso a parte per badanti, baby sitter e colf, sono circa 8oo mila le regolari, escluse dalla cassa in deroga, se vengono messe in permesso non retribuito, sono a casa senza stipendio. Poi c’è tutto il sommerso, secondo ISTAT si contano 3,7 milioni di lavoratori. Chi ha perso il lavoro nero può far domanda di reddito di cittadinanza, se non l’ha fatta perché temeva di essere scoperto, infine c’è il lavoro intermittente, quello del “fast jobs” o “rapporti di breve durata”, si presume 4 milioni di italiani nel 2016, ultimo report ISTAT, persone che hanno lavorato un breve periodo” a strappi” con contratti a termine sotto i tre mesi, spesso chiamati a giornata. Nel 2019 le attivazioni a tempo determinato con durata inferiore alla settimana rappresentavano circa il 29% di quelle totali a termine. Anche per loro, se non hanno il requisito per il sussidio di disoccupazione non c’è nulla.

Ministeri
Decreto legge 9 gennaio 2020 n.1
Disposizioni urgenti per l’istituzione del ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca.
G. U. n. 6 del 9 gennaio 2020
Legge di conversione: legge 5 marzo 2020
G.U. n.61 del p marzo 2020

Materia: libri, librerie, case editrici, imprese medie e piccole
Legge 1u3 febbraio 2020 n. 15
Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura
G. U del 10 marzo 2020

Materia: Donatori di organi, atti di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
Legge 10 febbraio 2020 n. 10
G.U. n. 55 del 4 Marzo 2020

Istituto della prescrizione
Legge 9 gennaio 2019 n. 3
Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e di movimenti politici
G.U. n. 13 del 16 Gennaio 2019 n. 13

Una parte di questa legge è entrata in vigore il 1 gennaio 2020. Nel caso in questione la parte riguardante l’interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado sia in caso di assoluzione che di condanna. Secondo la disciplina attualmente in vigore la prescrizione dei reati inizia a decorrere dal giorno in cui il fatto è stato commesso e non si blocca fino a quando non viene emessa sentenza, ciò che al contrario accade per i termini di prescrizione in ambito civile.
Nella dottrina generale del diritto la prescrizione è una causa di estinzione. Nel diritto civile estingue i diritti salvo quelli che la legge qualifica come indisponibili o che sottrae alla prescrizione. Nel diritto penale estingue i reati, salvo quelli per i quali è prevista la pena MASSIMA DELL’ERGASTOLO. Un diritto che non può essere soggetto a prescrizione ad esempio è la proprietà. La prescrizione estingue il reato decorso un determinato periodo di tempo.
Per il diritto civile la prescrizione ordinaria è di 10 anni, che cominciano quando il diritto può essere fatto valere. Nel diritto penale la prescrizione comincia a decorrete automaticamente da quando il crimine è stato commesso, indipendentemente che un procedimento sia stato intrapreso nei confronti del reo. La prescrizione penale estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge , in un tempo mai inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se puniti con la pena pecuniaria ( art. 157 codice penale), Se si vuole capire quando un reato si prescriverà, si dovrà tenere conto della pena massima prevista dalla legge per il reato stesso. Il peculato è punito con la pena da quattro a dieci anni e mezzo di reclusione (art. 314 cod. penale). Questo significa che il reato di peculato si prescriverà decorsi dieci anni e mezzo dal fatto. La concussione, è punita con la reclusione da sei a dodici anni, si prescriverà in dodici anni, I delitti che sono puniti con una pena inferiore ai sei anni si prescriveranno sempre in sei anni. Questa è una soglia minima posta dalla legge. Il furto semplice, nonostante sia punito al massimo con tre anni di reclusione, si prescriverà lo stesso in sei anni, mentre per le contravvenzione il termine non è mai inferiore a quattro. La prescrizione dunque è sempre legata al decorso del tempo e trascorso un determinato periodo, il diritto oppure il reato si considera prescritto, mentre questa può essere interrotta e non decorre per l’intera durata del processo.
Il processo civile anche di lunga durata, impedisce la prescrizione, perché durante il processo essa resta interrotta. Il processo penale non blocca la prescrizione del reato, che potrà maturare anche nelle more del processo stesso. Il giudice civile potrà dichiarare estinto un diritto se prescritto prima ancora che l’azione giudiziaria venisse intrapresa, il giudice penale può dichiarare estinto un reato durante il processo, anche nella fase finale. La prescrizione è un istituto giuridico molto importante. Il mondo giuridico non tollera i rapporti giuridici perpetui, perché è contrario all’economia e alla circolazione della ricchezza che un diritto resti per sempre su una persona.
Nella legge entrata in vigore il primo gennaio 2020, la novità di maggiore rilievo riguarda l’interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna. Secondo la disciplina attualmente in vigore, come detto la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il fatto è stato commesso e non si blocca fino a quando non viene emessa la sentenza, ciò che al contrario accade per i termini di prescrizione in ambito civile.
Su questo punto verte tutto il dibattito per ora non concluso.