Aggiornamenti Servizio legislativo

0
64

DPCM e Costituzione

Una breve sintesi sugli strumenti legislativi utilizzati in questo periodo: i Decreti del Presidente del Consiglio, al pari dei decreti ministeriali, sono atti amministrativi, e in quanto tali possono derivare da atti di legge, ma non possono autonomamente promuoverle.

Quindi, disposizioni che limitano, anche per motivazioni giuste, alcune libertà espressamente garantite dalla Costituzione, tra tutte la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), ma anche la libertà di riunione (art.17 Cost.), la libertà religiosa (art. 19 Cost.), il diritto dovere all’istruzione (art.34 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), dovrebbero avere necessariamente carattere di legge o di atto avente forza di legge.

IL DPCM è un atto che non viene sottoposto ad alcuno intervento di verifica, come previsto dal principio dell’equilibrio dei poteri, come ad esempio avviene per il decreto legge, che necessita della firma del capo dello Stato, e entro 60 giorni deve essere convertito in legge dal Parlamento.

E allora non si comprende perché si è utilizzato un atto amministrativo invece di uno strumento normativo appositamente previsto in casi di necessità e urgenza straordinari dato che si incide su diritti e libertà fondamentali.

Sarebbe stata garantita l’immediatezza insieme alla copertura istituzionale.

L’art. 3 del DL n.6/2020, atto avente valore di legge, dal quale i DPCM traggono legittimazione, non può delegare all’autorità amministrativa l’adozione di misure che intacchino libertà fondamentali, sussistendo una chiara riserva di legge, con la conseguenza che risulterebbe anticostituzionale l’intero impianto dei DPCM. La nostra Costituzione prevede solo in caso di guerra dopo deliberazione delle Camere la possibilità di conferire poteri straordinari al governo, mentre la possibilità di limitare alcuni diritti costituzionali per ragioni di sanità o di incolumità pubblica non può che avvenire per legge (La c.d. riserva di legge).

In ragione del particolare valore attribuito al diritto alla salute, inteso non solo come valore individuale, ma anche come interesse della collettività, lo stesso rappresenta l’unico diritto che la Costituzione definisce espressamente fondamentale (art. 32 Cost.) poiché strettamente connesso al diritto alla vita, condizione quest’ultimo del godimento di tutti gli altri.

In tale contesto si collocano leggi previste per l’emergenza antecedenti come il DL: 1/2018 (Codice della protezione civile), in base al quale il Consiglio dei ministri può delegare lo stato di emergenza e autorizza il Presidente del Consiglio, insieme alle regioni interessate ad adottare ordinanze in deroga a ogni disposizione vigente. Anche la legge n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, in base alla quale il ministro della sanità ha il potere di emettere ordinanze.

Dopo la dichiarazione di stato di pandemia da parte dell’Organizzazione internazionale della Sanità il Consiglio dei ministri, per fronteggiare l’emergenza coronavirus ha emesso il D.L. n. 1 con cui ha determinato lo stato di emergenza (delibera del 31 gennaio 2020, conseguentemente il capo del servizio civile ha potuto adottare una serie di ordinanze, successivamente sono state adottate alcune ordinanze del Ministero della Salute.

Di seguito l Governo ha deciso di adottare il decreto legge n.6/2020 poi convertito in legge n. 13/2020 con cui ha previsto che il Presidente del Consiglio adotti tramite proprio decreto “ogni misura di contenimento di gestione adeguata e programmata all’evolversi della situazione epidemiologica”.

Va detto che è richiesto il parere non vincolante, dei ministri interessati e dei Presidenti delle regioni interessate o se lo sono tutte del Presidente delle Conferenza della regione. Quindi il Presidente del Consiglio ha fatto ampio uso dei DPCM per introdurre misure sempre più restrittive (23febbroaio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8marzo, 9marzo, 11 marzo, 22 marzo 2020).

Ai Prefetti spetta monitorare sul rispetto della misure adottate, potendo avvalersi sia delle forze dell’ordine che delle forze armate.

Nel contempo alcune regioni hanno adottato, nel quadro della legge n. 833/1978 proprie ordinanze con cui hanno inasprito, talvolta anche anticipandole, le misure governative o hanno chiuso il proprio territorio agli spostamenti di popolazione.

Il primo elemento di criticità lo si riscontra nel fatto che è tratto costitutivo del principio della Costituzione: quello della divisione dei poteri tra organi costituzionali, che devono risultare in costante equilibrio tra loro.

Quanto alla libertà di circolazione e alle limitazioni imposte va rilevato che l’art. 116 della Costituzione, pone una riserva di legge (Corte costituzionale, sentenza n. 68/19649).

Quindi la legge può limitarsi a dettare la normativa di carattere generale, demandandosi poi ad atti normativi secondari adottati dal potere esecutivo (come i regolamenti o le ordinanze) la specificazione del dettaglio.

Sussiste invece una riserva di legge assoluta, tale per cui solo la legge e gli atti aventi forza di legge sono autorizzati a intervenire in materia penale.

L’emanazione del DPCM fa poi venir meno l’ordinanza regionale, emanata prima o nelle more del DPCM come poi i soggetti forniti da potere di ordinanza, possono sì emanarla in caso di necessità o urgenza ma non possono derogare alle disposizioni adottate dallo Stato.

 

Decreto “rilancio” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Un provvedimento straordinario con il quale si interviene per rinforzare i settori salute e sicurezza, sostenere le imprese , i redditi di lavoro, il turismo e la cultura, e si pongono le basi per la ripresa del Paese anche con la cancellazione delle cause di salvaguardia, eliminando così gli aumenti di IVA e Accise previsti a partire dal 2021.

In particolare vengono stanziati oltre 130 miliardi per fornire liquidità e sostegno al lavoro e all’economia, tramite misure di ristoro alle imprese con contributi a fondo perduto, la cancellazione del saldo e acconto IRAP di giugno, contributi per affitti e bollette, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, l’allungamento delle tutele della Cassa integrazione.

Oltre 5 miliardi sono stanziati per salute e sicurezza, impiegati per la creazione di 3500 nuovi posti letto in terapia intensiva e altri per la terapia semintensiva, per l’assunzione di circa 9000 infermieri. A uno dei settori più colpiti come il turismo sono destinati 3 miliardi di aiuti che serviranno a finanziare gli imprenditori del settore, l’esenzione IMU per le attività del settore ricettivo.

 

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati

Al via la concessione delle indennità per autonomi, co co co e professionisti iscritti agli albi per i mesi di aprile e maggio.

Aumenta da 600 a 1000 euro l’assegno per il mese di maggio per i professionisti iscritti alla gestione separata che hanno registrato la riduzione di un terzo del fatturato e per i co co co che hanno perso il lavoro e non sono titolari di NASPI (indennità di disoccupazione) o di pensione.

 

Colf e badanti: ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla a settimana, attivi dal 23 febbraio 2020, viene riconosciuta per aprile e maggio un’indennità mensile pari a 500 euro al mese. Sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro che percepiscono il e

 

Bonus Baby sitter, il voucher Baby sitter sale da 600 a 1200 euro, in quanto usufruibili su due mesi e può essere usato anche per l’iscrizione ai centri estivi, potenziati a loro volta con il rifinanziamento del Fondo per le politiche per la famiglia, da 150 milioni di euro. Per i lavoratori del sistema sanitario, con uno stanziamento di circa 680 milioni, il bonus aumenta da 1000 a 2000 euro.

 

Incremento giorni di permesso retribuito coperto da legge n. 104/1992: è incrementato di 12 giorni il numero dei giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa/i così detti permessi coperti da ex lege 104/92, i 12 giorni usufruibili si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge per un totale di 15 giorni totali per i mesi di maggio e giugno.

Inoltre fino al 31 luglio 2020 per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni, i lavoratori dipendenti genitori con figli fino a 12 anni hanno diritto a un congedo parentale pagato al 50% della retribuzione.

Emersione del rapporto di lavoro nero per garantire adeguati livelli di salute individuale e collettiva a causa dell’emergenza sanitaria e favorire l’emersione dei rapporti irregolari di lavoro, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia o per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso. Allo stesso tempo i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto nell’ottobre 2019 possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo valido solo nel territorio nazionale dalla durata di sei mesi, se prima della scadenza del termine il cittadino esibisce un contratto di lavoro il permesso viene rinnovato.

 

Effetti collaterali

Revenge porn

La Polizia Postale ha lanciato l’allarme negli ultimi mesi per le denunce inerenti la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite molto aumentate. Le indagini portano spesso all’individuazione del responsabile ma permane la difficoltà o addirittura l’impossibilità di rimuovere definitivamente le immagini dal circuito della rete ciò con chiare conseguenze devastanti per la vittima.

Ecco perché le autorità in questo momento in cui si trascorrono molte ore on line invita all’attenzione e alla prudenza, consigliando di evitare l’invio di immagini o video dal contenuto esplicito, al fine di scongiurare il rischio che questi possono essere utilizzati in modo illecito per vendetta o peggio per ritorsione. Alcuni canali Telegram sono zeppi di immagini pedopornografiche utilizzate per ricattare giovani donne.