Servizio Legislativo – marzo – aprile – maggio 2020

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Aggiornamento sulla legislazione nazionale

Con il Decreto Cura Italia l’esecutivo ha messo in campo oltre 11 miliardi di euro di ammortizzatori sociali e ha esteso la cassa integrazione in deroga a tutto il Paese.
Dal 30 marzo i datori di lavoro possono fare domanda e il bonifico arriva direttamente sull’iban del lavoratore. Una somma che stando a quanto detto dal Presidente del consiglio dovrebbe arrivare in poco più di 2 settimane, con successivo a circolare il ministro dell’economia ha indicato che i tempi per i pagamenti dei sostegni economici siano dimezzati rispetto alle scadenze fissate, dando chiara indicazione a tutti gli uffici pubblici affinché si superino gli ordinari passaggi burocratici, si abbrevino al massimo i tempi normali. Per la Cassa integrazione ordinaria dopo aver fatto pervenire le richieste effettuarla immediatamente. Le domande per i bonus e gli indennizzi sono disponibili sul sito dell’INPS dal 1 aprile e per quanto riguarda le partite IVA che riguardano i tanti autonomi quanto già previsto è solo l’inizio si prevedono altre misure.
Con il Decreto legge 8 Aprile 2020 n. 23 detto Decreto Liquidità vengono inoltre emanate, al fine di contrastare l’emergenza COVID-19, ulteriori misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali..
L’art. 10 del Decreto impedisce di dichiarare lo stato di crisi dell’azienda fino alla fine dell’emergenza e di aprire un procedimento finalizzato alla richiesta di fallimento o di portare la propria realtà imprenditoriale fino allo stato di insolvenza. Con questa norma viene raggiunto un duplice obiettivo il primo impedire ulteriori pressioni sugli imprenditori e il ricorso in proprio in presenza di fattori straordinari, con il rischio annesso di dispersione del patrimonio produttivo. Il secondo, bloccare un aumento di istanze che potrebbero intasare i Tribunali in situazione di emergenza. In pratica Fallimenti e dichiarazioni di insolvenza bloccati fino alla fine dell’emergenza Covid-19.

Decreto Cura Italia e credito di imposta sui canoni di locazione
L’art. 65 del decreto Cura Italia prevede inoltre il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo e aprile per il negozio o la bottega affittati per svolgere la normale attività commerciale o imprenditoriale. Tuttavia si precisa con circolare successiva che il predetto credito matura solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo, così garantendo per il conduttore affittuario il parziale ristoro della spesa, per il proprietario effettivo l’incasso del canone. Comunque nel caso di mancato pagamento del canone non si esclude l’inadempimento contrattuale al quale andrebbe incontro il conduttore affittuario moroso. Per evitare che ciò accada è opportuno che la sospensione o la riduzione del canone di affitto sia preventivamente concordata con il proprietario dell’immobile. Fermo restando per il conduttore affittuario la possibilità di ricorrere al recesso unilaterale dal contratto previsto garantito dall’art. 27 della legge n. 292 del 1978 garantito qualora ricorrono gravi motivi come per esempio nel momento attuale potrebbe essere questa epidemia.

Coronavirus: quando è possibile licenziare il lavoratore?
Il principio è quello di salvare tutti i posti di lavoro e per questo oltre alla chiusura di tutte le attività commerciali e industriali, salvo quelle legate ai beni di prima necessità, il Governo ha stabilito il blocco dei licenziamenti. In particolare l’art. 46 del decreto “Cura Italia 2” prevede che dal 17 marzo fino al 16 maggio 2020 sono bloccate le procedure di riduzione collettive del personale, nonché i licenziamenti individuali per giustificato motivo, oggettivo, questo a prescindere dal numero dei dipendenti. Questo significa che il datore di lavoro non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo per i prossimi 60 giorni, il riferimento è alle procedure pendenti alla data del 23 febbraio. Ciò significa che quelle aperte successivamente non sono comprese in questa previsione normativa d’urgenza.

Sicurezza sul lavoro e contenimento del disagio
Con la finalità di contrastare la diffusione del coronavirus, ma al contempo far ripartire l’economia, dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale in accordo con il governo è stato siglato il protocollo per la 2 regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che consentirà ai lavoratori delle imprese ammesse alla produzione dopo il 3 magio di lavorare in sicurezza. La finalità è quella di limitare al più possibile i contatti interpersonali fra i lavoratori.
Le regole del nuovo DPCM che sono in vigore dal 4 maggio al 18 maggio: occorre innanzitutto continuare a mantenere le distanze sociali in tutti gli ambienti aperti e chiusi.
Per lo spostamento all’interno delle regioni vengono mantenute le regole già in vigore, per cui è possibile spostarsi solo per motivi di necessità (motivi di salute, emergenza, motivi di lavoro), alle quali si aggiunge la possibilità di fare visita a congiunti, questo non significa che sia possibile fare assembramenti o riunioni di famiglia. Sono vietati quindi gli assembramenti in luoghi privati che in luoghi pubblici.
I Sindaci possono chiudere le aree che non possono essere controllate opportunamente. Per l’attività sportiva e motoria dal 4 maggio sarà possibile allontanarsi dalla propria abitazione, ma occorre sempre mantenere la distanza sociale (un metro per la semplice attività motoria, due metri per quella sportiva), riprendono gli allenamenti individuali, a porte chiuse, senza assembramenti, gli sport a squadre riprendono dopo il 18 maggio. Lo spostamento da una regione all’altra è vietato ed è consentito solo per ragioni di lavoro, salute, urgenza, che è cosa diversa da necessità.
E’ permesso ritornare a casa anche da un’altra regione, qualora si era trattenuti per quanto contenuto nel decreto precedente, per chi è rimasto lontano da casa da due mesi, adesso il nuovo DPCM dice che in ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio. In alcune regioni ,nel sud, come Sicilia e Puglia è previsto l’obbligo di quarantena.
Per quanto riguarda il trasferimento nelle seconde case all’interno della propria regione, il nuovo decreto non contiene nessuna norma che lo proibisce, in alcune regioni come Liguria, Veneto i Governatori hanno emesso ordinanze che autorizzano spostamenti nelle seconde case, in quasi tutte le altre regioni andare è permesso per curare l’orto o il giardino.
Adesso è possibile per i cittadini italiani che si trovano all’estero rientrare nel proprio domicilio o residenza o abitazione, per chi rientra è obbligatorio osservare un periodo di quarantena di 14 giorni.