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PRESIDENZA NAZIONALE

Sistemi elettorali e proposta di riformaโ€ฆ ๐‘–๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ !

1 Luglio 2026
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Un sistema elettorale รจ l’insieme delle regole attraverso le quali i voti espressi dagli elettori vengono trasformati in seggi all’interno di un’assemblea legislativa. Esso rappresenta uno degli strumenti fondamentali del funzionamento di uno Stato democratico, poichรฉ non solo determina le modalitร  di elezione dei rappresentanti, ma incide anche sull’equilibrio tra rappresentativitร  e governabilitร  del sistema politico.

Sulla base delle modalitร  di attribuzione dei seggi, i sistemi elettorali possono essere ricondotti a tre modelli fondamentali: il sistema maggioritario, il sistema proporzionale e il sistema misto.

Ilย sistema maggioritarioย attribuisce il seggio al candidato che ottiene il maggior numero di voti all’interno di ciascun collegio elettorale ovvero di un determinato territorio. Tra le forme maggiormente diffuse si ricordano ilย First Past the Post, nel quale รจ sufficiente conseguire anche un solo voto in piรน rispetto agli altri candidati, senza necessitร  della maggioranza assoluta, e il sistema a doppio turno, che prevede invece il ricorso al ballottaggio quando nessun candidato raggiunge la soglia minima prevista dalla legge. Tale sistema consente di avere una corrispondenza tra il corpo elettorale di un territorio e il candidato prescelto.

Di diverso impianto รจ ilย sistema proporzionale, nel quale i seggi vengono ripartiti tra le liste in misura proporzionale ai voti ottenuti. Tale modello garantisce una rappresentanza piรน fedele del pluralismo politico e favorisce, in linea di principio, la presenza dei partiti minori, ma, proprio per la frammentazione che puรฒ determinare, rende spesso necessario il ricorso a una ricomposizione di coalizioni parlamentari per la formazione del Governo.

Tra questi due modelli si colloca ilย sistema misto, che combina elementi del maggioritario e del proporzionale con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di assicurare una rappresentanza territoriale e un’adeguata presenza delle diverse forze politiche.

In Italia il sistema elettorale attualmente in vigore รจ ilย Rosatellumย (legge n. 165 del 2017), che costituisce un esempio di sistema misto a prevalente componente proporzionale.

Piรน precisamente, circa il 37% dei seggi viene assegnato mediante collegi uninominali con metodo maggioritario, nei quali risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti nei territori. Circa il 61% dei seggi, invece, รจ attribuito con criterio proporzionale attraverso liste bloccate (definite a priori dai partiti).

Accanto a tale meccanismo di ripartizione dei seggi, la legge disciplina anche le modalitร  di presentazione delle candidature. I partiti possono infatti concorrere alle elezioni sia autonomamente sia riuniti in coalizioni.

Una disciplina specifica รจ prevista per laย circoscrizione Estero, alla quale รจ riservato circa il 2% dei seggi parlamentari (otto deputati e quattro senatori). In questo caso l’assegnazione avviene con sistema proporzionale articolato in quattro circoscrizioni, consentendo agli elettori di esprimere il voto di preferenza.

Ulteriore elemento caratterizzante del Rosatellum รจ rappresentato dalla possibilitร  delleย pluricandidature. La normativa consente infatti a un candidato di presentarsi contemporaneamente in un collegio uninominale e fino a cinque collegi plurinominali con il medesimo contrassegno.

Qualora il candidato venga eletto sia nel collegio uninominale sia in uno o piรน collegi plurinominali, l’elezione si perfeziona nel collegio uninominale. Se, invece, risulta eletto in piรน collegi plurinominali, viene proclamato nel collegio in cui la lista ha ottenuto la minore percentuale di voti validi.

Questa disciplina produce effetti significativi anche sul piano politico, poichรฉ favorisce le liste che candidano i propri leader nazionali come capolista in piรน collegi. Una volta esercitata l’opzione per uno dei seggi ottenuti, infatti, si determina lo scorrimento della lista e l’elezione dei candidati successivi.

Nel suo complesso, il Rosatellum si configura quindi come un sistema misto nel quale prevale la componente proporzionale. La presenza delle liste bloccate, inoltre, impedisce agli elettori di esprimere preferenze sui singoli candidati, limitando la possibilitร  di incidere direttamente sulla loro scelta.

La disciplina vigente contiene, altresรฌ, disposizioni volte a favorire l’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza parlamentare, applicabili sia ai collegi uninominali sia a quelli plurinominali. Essa presenta inoltre un impianto sostanzialmente uniforme per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, recependo le indicazioni formulate dalla Corte Costituzionale al fine di favorire la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.

La proposta di riforma

Muovendo dall’esigenza di rafforzare la governabilitร  senza rinunciare al principio di rappresentativitร , il disegno di legge presentato alle Camere il 26 febbraio da parte dellโ€™attuale Governo, propone una profonda revisione del Rosatellum.

La riforma introduce un modello proporzionale puro, eliminando i collegi uninominali, e affiancandovi un significativo premio di maggioranza.

Piรน precisamente, il premio verrebbe attribuito alla lista o alla coalizione che ottenga almeno il 40% o il 42% dei voti validi, soglia che, al momento, risulta ancora oggetto di definizione.

Proprio tale aspetto costituisce uno dei principali elementi di discussione. La determinazione della soglia minima per ottenere il premio di maggioranza e la relativa entitร , dovranno infatti essere calibrate in modo da garantire un equilibrio tra l’esigenza di assicurare governi stabili e quella di rispettare i principi costituzionali di rappresentanza e uguaglianza del voto.

Coerentemente con l’impostazione proporzionale del sistema, i seggi verrebbero ripartiti su base nazionale per la Camera dei Deputati e su base regionale per il Senato, nel rispetto dei principi costituzionali che disciplinano la composizione delle due Assemblee.

Il premio di governabilitร  sarebbe predeterminato in settanta seggi per la Camera dei Deputati e trentacinque per il Senato, da attribuire alla lista o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti e superato la soglia prevista.

Quanto all’accesso alla rappresentanza parlamentare, la proposta mantiene una soglia di sbarramento del 3% per il singolo partito, al di sotto della quale non vengono assegnati seggi. รˆ tuttavia prevista una deroga per le coalizioni che conseguano almeno il 10% dei voti, consentendo anche alla prima lista della coalizione che non abbia raggiunto il 3% di partecipare alla ripartizione dei seggi.

Qualora nessuna lista o coalizione raggiunga la soglia richiesta per il premio di governabilitร , l’intera distribuzione dei seggi avverrebbe esclusivamente secondo il criterio proporzionale.

Un ulteriore elemento di novitร  riguarda l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge prevede infatti che il nominativo sia dichiarato al momento della presentazione delle liste, pur senza comparire sulla scheda elettorale.

Nel disegno di legge permangono anche le liste bloccate senza la possibilitร  di esprimere voti di preferenza, le stesse sono giร  presenti nel sistema attuale ancora in vigore, che, perรฒ, consente la rappresentanza territoriale.

Secondo quanto proposto nel testo ogni elettore riceve una scheda per la Camera e una per il Senato su cui saranno riportati i simboli di ogni lista.

A fianco ai simboli non รจ indicato il nome del leader del partito o della coalizione, che deve essere dichiarato al momento di presentazione della lista.

Sulla scheda a fianco di ciascun simbolo ci dovrebbe essere un rettangolo con allโ€™interno i nomi dei candidati della lista nel collegio plurinominale dove vota lโ€™elettore e in basso un altro rettangolo con la lista dei candidati circoscrizionali per lโ€™eventuale premio di governabilitร . Nel caso delle coalizioni, i simboli delle varie liste e i candidati associati saranno raggruppati in un unico riquadro piรน ampio.

Ogni elettore potrร  votare in tre modi diversi: barrando il simbolo di una lista โ€œcircoscrizionaleโ€ collegata a una lista o a una coalizione, barrando sia il simbolo di una lista sia la lista circoscrizionale. In questi ultimi due casi se si tratta di una coalizione, i voti alla lista circoscrizionale saranno redistribuiti tra i partiti che compongono la coalizione in maniera proporzionale.

Considerazioni conclusive

La proposta di riforma si inserisce nel piรน ampio dibattito sul rapporto tra rappresentativitร  e governabilitร , tema che da sempre caratterizza il diritto elettorale italiano.

Se, da un lato, il premio di maggioranza รจ finalizzato ad assicurare una maggiore stabilitร  dell’azione di governo, dall’altro esso solleva questioni di legittimitร  costituzionale laddove produca un’eccessiva alterazione della volontร  espressa dagli elettori.

In tale prospettiva assume particolare rilievo la sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale, con la quale รจ stata dichiarata la parziale illegittimitร  dell’Italicum, sistema elettorale mai applicato proprio per questa motivazione. La Corte ha infatti ribadito che un premio di maggioranza รจ compatibile con i principi costituzionali soltanto se rispetta criteri di ragionevolezza e proporzionalitร  e non determina una compressione eccessiva della rappresentanza democratica. Proprio alla luce di tali principi, la definizione della soglia del 40-42% costituisce uno degli aspetti piรน delicati della proposta attualmente all’esame del Parlamento

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